Quando un volo viene cancellato a causa di uno sciopero, molti passeggeri pensano che non ci sia nulla da fare e che la compagnia aerea sia automaticamente esonerata da qualsiasi obbligo di risarcimento.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, però, ricorda che le cose non stanno esattamente così. Secondo i giudici, non basta che la compagnia dimostri l’esistenza di uno sciopero per evitare di pagare la compensazione prevista dalla normativa europea. È necessario provare che proprio quel volo sia stato inevitabilmente coinvolto dall’agitazione e che non esistessero soluzioni alternative praticabili.
Una precisazione importante che potrebbe rafforzare la posizione dei passeggeri in caso di cancellazioni improvvise.
La vicenda riguarda una passeggera che aveva acquistato un biglietto per un volo nazionale operato da Wizz Air nel mese di ottobre 2022.
Il volo venne cancellato poche ore prima della partenza e, secondo quanto sostenuto dalla viaggiatrice, senza un preavviso adeguato e senza l’offerta di soluzioni alternative che le consentissero di raggiungere la destinazione.
La cancellazione comportò anche la perdita di un successivo volo di ritorno acquistato separatamente.
La compagnia si difese sostenendo che il disservizio fosse stato provocato da uno sciopero nazionale del settore aeroportuale, una circostanza che, in determinate condizioni, può escludere il diritto alla compensazione economica prevista dal Regolamento europeo n. 261 del 2004.
Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Roma avevano accolto la tesi del vettore.
Secondo i giudici di merito, la documentazione presentata dalla compagnia era sufficiente a dimostrare l’esistenza dello sciopero e il collegamento con la cancellazione del volo.
La passeggera ha però deciso di ricorrere in Cassazione, contestando proprio la mancanza di una prova concreta del rapporto tra la mobilitazione e il suo specifico volo.
Con l’ordinanza n. 20489 del 17 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della passeggera e ha rinviato il caso al Tribunale di Roma per un nuovo esame.
Secondo la Suprema Corte, per essere esonerata dal pagamento della compensazione la compagnia deve dimostrare due elementi distinti:
Entrambi i requisiti devono essere provati dalla compagnia aerea.
Il punto centrale della decisione riguarda proprio il nesso causale.
La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente dimostrare genericamente che nello scalo era in corso uno sciopero.
Occorre invece provare in modo concreto che il volo interessato non poteva essere effettuato proprio a causa di quella specifica agitazione.
Secondo i giudici, ritenere automaticamente collegata la cancellazione alla presenza di uno sciopero significherebbe trasferire impropriamente sul passeggero un onere probatorio che invece spetta alla compagnia.
Un altro passaggio significativo riguarda le prove utilizzabili.
La Corte ha evidenziato che articoli di stampa, comunicati generici o notizie diffuse dai media non sono necessariamente sufficienti per dimostrare l’effettivo impatto dello sciopero sul volo oggetto della controversia.
Per stabilire il collegamento servono elementi più precisi, capaci di indicare quali servizi aeroportuali siano stati coinvolti, quali reparti abbiano aderito alla mobilitazione e in che modo ciò abbia reso impossibile effettuare quella specifica tratta.
La Cassazione ha inoltre ricordato un principio già affermato in precedenti decisioni.
La compagnia aerea può essere esonerata dall’obbligo di compensazione soltanto se dimostra di non avere avuto alcuna concreta possibilità di evitare la cancellazione.
In altre parole, il vettore deve provare che non esistevano misure alternative ragionevolmente praticabili per limitare o superare gli effetti dello sciopero.
Non è quindi sufficiente invocare genericamente una situazione di emergenza.
La decisione non significa che ogni cancellazione dovuta a uno sciopero dia automaticamente diritto a un risarcimento.
Significa però che le compagnie aeree devono fornire prove rigorose e specifiche per dimostrare che la cancellazione sia stata davvero inevitabile.
In assenza di questa dimostrazione, il diritto alla compensazione economica previsto dal Regolamento europeo potrebbe continuare a spettare al passeggero.
Per chi si trova coinvolto in una cancellazione improvvisa, la sentenza rappresenta quindi un’importante conferma: la semplice esistenza di uno sciopero non basta, da sola, a escludere le tutele previste dalla normativa europea.
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